Conta undici articoli, e resterà disponibile al pubblico (in particolare alle associazioni dei consumatori e degli utenti nonché alle imprese del settore), al fine di raccogliere le osservazioni, per quarantacinque giorni dall’inserimento in “Gazzetta ufficiale”, avvenuto ieri. È lo schema di regolamento per le controversie derivanti dai reclami nel settore postale, definito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il punto di partenza sono le normative comunitarie, in particolare la direttiva 97/67/Ce. Essa, all’articolo 19, stabilisce che “devono essere garantite procedure per la gestione dei reclami innanzi ai fornitori di servizi postali, che consentano di risolvere le controversie in maniera equa e celere e che sia incoraggiato da parte degli Stati membri «lo sviluppo di sistemi extragiudiziali indipendenti per la soluzione delle controversie fra fornitori di servizi postali e utenti»”. Inoltre -a prevederlo è l’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n°261- “i fornitori dei servizi postali sono tenuti ad adottare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, ivi comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilità, qualora sia coinvolto più di un operatore, nonché le procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari”. Anche la fase successiva dell’iter è nero su bianco, prevista dalle stesse disposizioni citate: deve essere fissato un termine per la trattazione dei reclami e per la comunicazione del relativo esito all’utente, prevedendo -se del caso- un sistema di rimborso o di compensazione. Se poi le giustificazioni non fossero ritenute soddisfacenti, l’interessato potrà ricorrere al garante, nel caso italiano proprio all’Agcom. Il nuovo documento da perfezionare prevede quest’ultima fase, cercando di definire “una procedura efficace, celere, semplice e poco onerosa”. Quanto ai processi a monte, cioè previsti dal singolo operatore, “potranno essere oggetto di interventi dell’Autorità finalizzati alla tutela degli utenti e dei consumatori”. Il cliente, in ogni caso, può saltare la fase iniziale, ricorrendo direttamente all’Agcom oppure attivando meccanismi di risoluzione extragiudiziale. Qualche giorno fa era stato annunciato, inoltre, un tavolo tecnico per raccogliere i dati relativi alle movimentazioni.
Controversie - L’Agcom studia il regolamento
20 Dic 2012 20:12 - NEWS FROM ITALY
Riguarda il modo con cui ricorrere all’Autorità se l’operatore non ha dato risposte ritenute soddisfacenti. La bozza è a disposizione pubblica per quarantacinque giorni