“I libretti al portatore possono essere emessi esclusivamente in forma cartacea e intestati sia a persone fisiche maggiori di età e capaci di agire, sia a persone giuridiche. Il saldo dei libretti al portatore deve essere inferiore a 1.000,00 euro. Poste italiane è liberata da ogni obbligo e responsabilità adempiendo nei confronti del presentatore del libretto al portatore senza necessità di dover accertare la legittimità del possesso, fatta salva l’ipotesi in cui sia stata effettuata una denuncia di sottrazione, distruzione o smarrimento”.
È quanto si legge nell’attuale foglio informativo a proposito del libretto postale al portatore, uno dei vetusti supporti attraverso i quali, nel tempo, sono stati convogliati ad esempio i risparmi delle famiglie o i regali in denaro di genitori e nonni.
Ma le cose cambiano. La sua storia recente è raccontata dal punto 12 dell’articolo 49 presente nel decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007, “Attuazione della direttiva 2005/60/Ce concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/Ce che ne reca misure di esecuzione”. Il provvedimento, relativo anche all’analogo prodotto di origine bancaria, lo considera come possibile sistema per trasferire fondi della malavita o legati alla sovversione, da qui la stretta decisa a Bruxelles. Gradualmente era stato decurtato l’importo massimo, non potendo raggiungere prima i 12.500 euro, poi i 5.000, i 2.500 ed infine i 1.000.
Ed ora il taglio decisivo, introdotto con un altro decreto legislativo, il 90 del 25 maggio scorso, “Attuazione della direttiva (Ue) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/Ce e 2006/70/Ce e attuazione del regolamento (Ue) n.2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (Ce) n.1781/2006”. Il comma 12 dell’articolo 3 prevede che “a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione (cioè il 4 luglio, ndr) è ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018”.
Rappresentano “uno strumento ormai residuale fra i prodotti del risparmio postale, con giacenze significativamente in calo negli ultimi anni”, spiegano da Cassa depositi e prestiti a “Vaccari news”. “Per intenderci, lo stock complessivo dei libretti al portatore al 31 dicembre 2016 ammontava a circa 40 milioni di euro, pari allo 0,03% dello stock dei libretti nominativi” che, alla stessa data, risultava a quota 119 miliardi.