La scelta “orientata”, prevista dal Comune di San Miniato (Pisa) per le cassette private da applicare ai portoni del centro storico, ha indotto i lettori di “Vaccari news” a domandarsi se esistono delle normative in materia. Esistono, anche se negli ultimi anni sono state in qualche modo declassate. Prima erano contenute in un decreto ministeriale; ora, sostanzialmente, sono indicate nelle “Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale”, definite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e diffuse da Poste italiane.
A dirla tutta, i concetti non sono troppo cambiati rispetto ad un tempo; adesso figurano listati nell’articolo 22 del testo, con qualche richiamo al 25.
Il 22 si sofferma appunto sulle cassette domiciliari, dove il portalettere deposita gli invii semplici. Esse devono essere installate a spese del destinatario, collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in un luogo liberamente accessibile dal postino, salvo accordi particolari con l’ufficio di distribuzione.
La forma, le dimensioni e l’apertura “devono risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà”. Se così non fosse, i titolari “provvedono ai necessari adattamenti. In mancanza, il ritiro dell’invio avverrà presso l’ufficio postale o di distribuzione”. In tale frangente, l’interessato riceve “una sola volta” l’avviso che indica la sede presso la quale resta in giacenza tutta la corrispondenza che non è possibile recapitare a domicilio.
Un altro aspetto importante è la presenza del nome di chi fa uso del contenitore. In mancanza, l’oggetto “è restituito al mittente, ove individuabile”.
Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più palazzi e in quelli adibiti a sede d’impresa vanno raggruppati in un unico punto di accesso.