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editor Fabio Bonacina

27235 news from 8/3/2003

Il comma 463 dell’articolo 1 permette ai Comuni di stipulare “appositi protocolli aggiuntivi con il fornitore del servizio postale universale per ridurre l’attuale discriminazione relativa ai tempi di consegna”

Plichi fino ai cinque chili?
Plichi fino ai cinque chili?

La news precedente non esaurisce gli aspetti postali presenti nell’articolo 1 della legge 205 datata 27 dicembre, conosciuta come “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.

Un altro elemento interessante si trova al comma 462, sempre del primo articolo. Riguarda i pacchi generati dal commercio elettronico e nei giorni scorsi si è fatto notare in cronaca. “Al fine di perseguire l’obiettivo della coesione sociale e territoriale, senza discriminazioni tra gli utenti, in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore, il contratto di programma tra il ministero dello Sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale (ora Poste italiane, ndr) può comprendere, su richiesta di una delle parti, a partire dal 1° gennaio 2020, nell’offerta complessiva dei servizi postali, tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti allo stesso fornitore del servizio postale universale, le attività di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii postali fino a 5 chilogrammi”. Di fatto, un teorico privilegio per l’operatore, che sta per perdere l’esclusiva in materia di notificazioni. Si vedranno le eventuali reazioni dell’Agcom o dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il punto successivo evoca i secoli passati, quando le comunità locali più isolate dovevano arrangiarsi per ricevere ed inoltrare le corrispondenze. Richiama la normativa sui piccoli Comuni (è la legge 158 del 6 ottobre scorso), in particolare l’articolo 9. Essi “possono stipulare appositi protocolli aggiuntivi con il fornitore del servizio postale universale per ridurre l’attuale discriminazione relativa ai tempi di consegna effettivi rispetto ai grandi centri abitati e per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 462 del presente articolo”. La controparte, ossia l’azienda, “si impegna a valutare prioritariamente eventuali iniziative degli enti territoriali che possano potenziare l’offerta complessiva dei servizi in specifici ambiti territoriali, anche al fine di valorizzare la presenza capillare degli uffici postali”. Il 462 ed il 463 (lo dice il comma successivo) abbisognano di un intervento espresso svolto attraverso decreti del ministero all’Economia e alle finanze.

Ritorno al passato, quando i Comuni decentrati contribuivano al servizio: nell’immagine, una corrispondenza trasportata tramite portalettere rurale collettore (lo indica il lineare in corsivo). A pagare il suo lavoro, collaborava appunto il territorio coinvolto
Ritorno al passato, quando i Comuni decentrati contribuivano al servizio: nell’immagine, una corrispondenza trasportata tramite portalettere rurale collettore (lo indica il lineare in corsivo). A pagare il suo lavoro, collaborava appunto il territorio coinvolto



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