Visti certi termini che impiega, talvolta appare desueto, ed infatti il disposto originale risale al 1930. Ma è significativo che sia stato aggiornato. Aggiornato, fra l’altro, per quel che concerne il settore delle comunicazioni. È il Codice penale, rivisto dal decreto legislativo 36 del 10 aprile scorso, pubblicato in “Gazzetta ufficiale” il successivo 24. Agisce sul regime di procedibilità per alcuni reati e sarà in vigore dal 9 maggio.
Una delle modifiche interessa l’articolo 617-ter, “Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche”. Recita: “chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni”. Il delitto -ecco l’aggiunta- è perseguibile “a querela della persona offesa”.
La stessa integrazione riguarda il 617-sexies, intitolato “Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche”, il 619 “Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni”, il 620 “Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni”.
Nuovo è infine il 623-ter. Per il primo comma dei 617-ter, 617-sexies, 619 e 620 prevede che si proceda d’ufficio “qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale”.