Se tutto andrà come previsto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la procedura “Condizioni giuridiche ed economiche di restituzione degli invii affidati ad altri operatori e rinvenuti nella rete di Poste italiane” sta per essere conclusa dopo un’ulteriore proroga per alcuni dei tempi attuativi, fissata in trenta giorni e contemplata nella delibera 590 dell’anno scorso. Il riferimento principale, però, è nella 553, che a sua volta ha integrato la 621 del 2015. Con cinque articoli ha chiarito gli obblighi gravanti in capo alle aziende nel momento in cui concludono accordi individuali con Poste italiane oppure aderiscono alle sue condizioni generali di contratto; rivede inoltre le condizioni economiche del servizio resi e, al tempo stesso, introduce vincoli di reciprocità. Due gli interlocutori tipo: il concorrente che tratta soprattutto con i privati (ad esempio con i turisti che spediscono le cartoline) e quello che si rivolge ai grandi utenti. I primi -si legge fra l’altro- “sono tenuti a fornire alla propria clientela, all’atto dell’acquisto dello sticker (quello che sostituisce la carta valore, ndr), tutte le informazioni, anche in lingua inglese, sia in forma scritta sia in forma grafica, per la corretta postalizzazione degli invii e per l’individuazione delle cassette di impostazione dell’operatore più vicine al luogo di vendita”. Comunque, tutti gli operatori dotati di una rete di raccolta “sono obbligati ad apporre, a proprie spese, su ciascuna cassetta di impostazione istruzioni volte a chiarire che all’interno di esse non potranno essere immessi invii recanti il francobollo del fornitore del servizio universale o lo sticker di un operatore alternativo”.
Al dunque le pratiche per la restituzione degli invii
11 Gen 2019 12:02 - NEWS FROM ITALY
Oggetti spediti da altri operatori e rinvenuti nella rete di Poste italiane: con due delibere, l’Agcom ha definito le tempistiche di adeguamento e rivisto le condizioni