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editor Fabio Bonacina

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Resa pubblica la sentenza riguardante la commerciante Susanna Darchini. Per il giudice, la barriera è al 1942, quando entrarono in vigore le norme specifiche inserite nel Codice civile

Il riferimento
Il riferimento

Sequestri, è il momento per tirare le somme. Almeno per Susanna Darchini e Giovanni Valentinotti, coinvolti loro malgrado in contenziosi legali.

Per quanto riguarda la signora, titolare dell’esercizio filatelico, è stata resa pubblica la motivazione della sentenza, emessa il 7 febbraio dal Tribunale di Ravenna, con cui viene assolta dal reato di ricettazione in merito al sequestro operato, nel febbraio del 2013, di diciotto lettere poste in vendita su Ebay. “L’assoluzione -spiega il marito, appunto Giovanni Valentinotti- è stata piena e totale: per sedici documenti «perché il fatto non sussiste», in quanto non è possibile capire la loro provenienza e l’eventuale inserimento negli archivi storici pubblici”. Per i restanti, che due Archivi di stato avevano dichiarato come facenti parte delle loro raccolte senza peraltro darne la prova, “perché il fatto non costituisce reato”. Questo in quanto, non essendo stata fatta mai la denuncia di furto e scomparsa degli stessi, “manca la possibilità per il commerciante all’atto dell’acquisto di avere elementi di valutazione”.

“Il giudice ha ribadito che solo nel 1942 (quando entrarono in vigore le specifiche norme del Codice civile, ndr) lo Stato italiano ha classificato come demaniali gli archivi pubblici, per cui su materiale anteriore, in assenza di inventari precisi, non è possibile sapere se questo è stato scartato o alienato e quando”. Riferendosi alla circolare proveniente dalla direzione generale archivi che fa capo al ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, sottoscritta il 5 ottobre 2017 dal direttore generale Gino Famiglietti, ma anche avendo presente la memoria difensiva, il giudice ha preso atto che, dal 1911 in poi, si sono definite procedure certe di scarto; quindi che queste carte possono essere state messe legittimamente sul mercato dalla Croce rossa, la quale era per legge destinataria dei materiali.

Dunque -conclude lo specialista- “si esprime nettamente il concetto che una lettera «ab origine» pubblica non mantiene il proprio carattere tout court, ma solo se è inserita o proviene (senza ombra di dubbio) da Archivi di stato o storici, al netto delle procedure di scarto. Quindi, solo in presenza di denunce di furto o di sparizione certificate e pubbliche si può procedere contro gli eventuali possessori di tali materiali” (continua).




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