“Entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti”. Lo ricorda il ministero ad Economia e finanze, citando la norma di riferimento, l’articolo 49 del decreto legislativo 231 datato 21 novembre 2007, concernente misure di contrasto al riciclaggio. Già dal 4 luglio 2017, con il recepimento nella normativa italiana della IV direttiva europea in materia, banche e Poste italiane devono emettere esclusivamente libretti di deposito nominativi. Dalla stessa data, quelli al portatore non possono essere trasferiti più.
La novità -aggiungono ancora dal Mef- “è in linea con quanto indicato dagli organismi internazionali che si occupano di formulare regole e indirizzi per tutelare l’economia dai rischi di infiltrazioni criminali nel sistema finanziario e che già da tempo suggerivano di limitare progressivamente l’utilizzo di strumenti finanziari e titoli al portatore”.
Dunque, l’interessato deve presentarsi agli sportelli della realtà che ha emesso il titolo e scegliere una delle tre vie di estinzione: chiedere la conversione in un libretto di risparmio nominativo; trasferire l’importo su un conto corrente o su un altro prodotto comunque associato ad un nome; domandare la liquidazione in contanti.
Da Capodanno saranno inutilizzabili; per ottenere più avanti il denaro, il dicastero applicherà una sanzione amministrativa compresa tra i 250,00 e i 500,00 euro.