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editor Fabio Bonacina

27238 news from 8/3/2003

L’Autorità respinge le osservazioni presentate dall’Antitrust, confermando la propria delibera. Al tempo stesso, proroga di trenta giorni il tempo riconosciuto a Poste per un altro atto

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni risponde alla… collega, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, confermando la propria tesi e quindi la delibera 396, “Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali”, laddove la “posta prioritaria pro” viene considerata nell’ambito del servizio postale universale.

Sedici i punti che mette sul tavolo per avvalorare la scelta. In particolare -viene spiegato- non si tratta “di un ampliamento del perimetro del servizio universale che, tra l’altro, non potrebbe essere considerato frutto di un’autonoma determinazione di questa Autorità. In realtà, inserendo il servizio di posta ordinaria all’interno del servizio universale, ed affiancandolo a quello di posta prioritaria già esistente, è ripristinata una differenziazione di servizi di corrispondenza già prevista in un recente passato”. Ricomprendere all’interno del servizio universale due prestazioni comporta la necessità di distinguerle, con l’ulteriore e obbligata conseguenza di dover attribuire a quella espresso caratteristiche qualitativamente superiori rispetto all’altra.

Per ciò che concerne la “pro”, il supporto non poteva essere escluso dall’ambito del servizio universale in quanto “potenzialmente destinabile ad una clientela commerciale. Sul punto sono note le segnalazioni autorevolmente rivolte al Governo e al Parlamento con le quali si proponevano interventi legislativi che circoscrivessero il servizio universale in tal senso. I suggerimenti tuttavia non sono stati recepiti dal legislatore che, con l’intervento in esame, ha fornito una definizione dei due servizi senza differenziare tra quelli destinati ad utenti singoli e commerciali”. Proprio il legislatore -prosegue l’Agcom- fugando forse possibili dubbi su eventuali distorsioni concorrenziali, ha delimitato il contenuto, “limitandolo alla corrispondenza non massiva”.

Riflessione pure sugli altri operatori, i quali non necessariamente assicurano universalità delle prestazioni sul territorio. “I corrieri praticano, infatti, prezzi indifferenziati a seconda dell’ubicazione del destinatario soltanto ai grandi clienti; da qui l’esigenza di garantire l’universalità nei prezzi e/o nei tempi di consegna anche nelle transazioni tra tutti gli utenti”.

Scartata, inoltre, la possibilità che la “pro” sia da considerare pienamente sostituibile con attività fornite dai corrieri espresso, “escludendo quindi la possibile conseguenza che questi ultimi possano in un prossimo futuro essere chiamati a finanziare il fondo di compensazione”.

Cambiando argomento, novità riguardano pure la delibera 621, “Condizioni giuridiche ed economiche di restituzione degli invii affidati ad altri operatori e rinvenuti nella rete di Poste italiane”. È stato esteso da trenta a sessanta giorni il tempo entro il quale tale azienda dovrà adeguarsi, questo riconoscendo sia l’ampiezza e la rilevanza dei temi che devono essere affrontati per implementare il documento, sia i profondi cambiamenti in atto nella sua rete logistica.

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