Atti giudiziari e violazioni al Codice della strada: davanti allo smarrimento del plico prima della notifica al destinatario ed escludendo le cause di forza maggiore, l’operatore “è tenuto a corrispondere al mittente un indennizzo pari a cinque volte il prezzo complessivamente corrisposto per la spedizione del piego e dell’avviso di ricevimento”. Se invece perde quest’ultimo dopo la consegna, deve produrne soltanto una copia. Lo stesso schema vale in caso di danneggiamento e furto. I concetti sono presenti nel “Regolamento in materia di misure e modalità di corresponsione degli indennizzi relativi alla notificazione di atti a mezzo del servizio postale”. Esso è stato definito e formalizzato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dopo un confronto con le parti interessate. Va a completare l’apertura alla concorrenza del settore. L’intervento -commentano dall’Agcom- “consente, per la prima volta, di definire un quadro complessivo di garanzie per l’utenza. Infatti, sino ad oggi, l’unica fattispecie che poteva dar luogo ad un indennizzo da parte dell’operatore consisteva nello smarrimento del piego”. Il testo, composto da dodici articoli, definisce inoltre le conseguenze per il mancato rispetto degli standard di qualità, tempistiche e modi per richiedere il duplicato dell’avviso di ricevimento, presentare i reclami ed erogare i rimborsi. “Tutti elementi sinora assenti dal quadro normativo e regolamentare in tema di notifiche a mezzo posta”. Intanto, è stato prorogato di altri sessanta giorni l’iter inerente alla definizione delle modalità tecniche e operative per rendere certa la data di spedizione delle fatture.
Indennizzi con le notifiche: il regolamento
28 Dic 2018 10:24 - NEWS FROM ITALY
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha messo nero su bianco le diverse casistiche che possono incorrere nel servizio e le loro conseguenze. Proroga per la data delle fatture