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editor Fabio Bonacina

27232 news from 8/3/2003

Quando la spedizione finisce distrutta o va in beneficenza. Le norme previste dal servizio postale universale

Il 18 settembre 1999, con il titolo “Niente francobollo, niente recapito”, Poste italiane diffuse notizie che avrebbero disorientato il pubblico in merito alle spedizioni non o insufficientemente affrancate. Ed il timore è rimasto tuttora, nonostante le riletture e il tempo trascorso.

Le condizioni generali del servizio postale universale in vigore ora prevedono tutte le circostanze riscontrabili, cercando in ogni caso di recepire la buona fede del mittente, a condizione beninteso di poterlo individuare.

Davanti a plichi non o parzialmente affrancati, in prima battuta si cerca di avvertire il responsabile affinché versi il saldo. Solo nel momento in cui questi non fosse raggiungibile (o si rifiutasse di pagare), il documento verrà distrutto. Se invece l’invio proviene dall’estero, ci si rivale sul destinatario. In caso non accettasse, va restituito “in conformità agli accordi ed alle convenzioni internazionali”.

Variazione sul tema con missive parzialmente affrancate, la cui irregolarità è individuata in fase di recapito: Poste italiane, prima della restituzione, “chiede al destinatario” se intenda riceverlo conguagliando il debito.

Al macero pure le spedizioni respinte “ove il mittente non sia individuabile o rifiuti la restituzione” e quelle giacenti per qualsiasi motivo all’ufficio postale e non ritirate entro il lasso di tempo previsto, nel caso in cui chi spedisce non sia rintracciabile. In alternativa, possono essere destinate a fini benefici.

Le due possibilità distruzione-beneficenza sono contemplate, inoltre, davanti a indirizzi inesistenti e “di cui non è possibile la restituzione al mittente”. Oppure per spedizioni con indirizzo inesatto o insufficiente nel momento in cui non “risulti possibile individuare il destinatario in modo certo” e lo speditore sia introvabile.

Per la resa, “i provvedimenti relativi alle tariffe e ai prezzi o gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di un corrispettivo”.

Pochi ma definiti i casi in cui un invio viene distrutto o devoluto in beneficenza
Pochi ma definiti i casi in cui un invio viene distrutto o devoluto in beneficenza



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