Non è finita, perché, sull’avvio delle produzioni Smom (news precedenti), “Filatelia” del 25 ottobre 1966 dà spazio ad un parere legale, sottoscritto da Antonio Liuzzi.
Secondo lo specialista, l’Ordine di Malta “è un ente sovrano di diritto internazionale, avente un proprio ordinamento giuridico originario, che come tale non ammette alcun rapporto di subordinazione con altri ordinamenti giuridici -tra i quali ovviamente anche quello italiano- bensì implica un rapporto d’indipendenza e di separazione, salvo ovviamente ogni convenzione a norma del Diritto internazionale”.
Nell’istituire il servizio postale, “ha agito in attuazione di una propria potestà sovrana”. Ne consegue “la piena legittimità” dell’operato e “l’irrilevanza di ogni qualificazione giuridica” diversa.
Andando indietro nel tempo -si legge ancora nella relazione- il fine assistenziale “gli aveva conferito un carattere di internazionalità che lo poneva in una posizione singolare nei confronti degli altri Stati”. Più che come ente territoriale, “si configurava come ente sovrano corporativo, nel senso che erano propri cittadini non soltanto coloro che costituivano la popolazione del territorio statuale, ma anche, ed in maniera più conferente con la qualifica istituzionale di ordine religioso cavalleresco, coloro che per volontaria adesione ne erano divenuti membri”.
Cita poi la convenzione dell’11 gennaio 1960, la quale, per quanto concerne i collegamenti postelegrafonici, rinvia ad “ulteriori trattazioni”, scelta accettata dal Governo italiano. Concludendo, “allo stato delle cose, può parlarsi di non validità in Italia dei francobolli dell’Ordine di Malta non perché non abbiano il carattere, la natura e le finalità proprie dei francobolli, ma perché non sussiste ancora un collegamento postale fra i due Stati”.
Solo nel 2004, con la convenzione sottoscritta il 4 novembre insieme a Poste italiane, le cose sarebbero cambiate.