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editor Fabio Bonacina

27281 news from 8/3/2003

Il decreto luogotenenziale del 20 giugno 1915 -cento anni fa oggi- pone nero su bianco le regole. Dietro, quanto previsto dalla Convenzione postale universale di nove anni prima

Non solo, per esempio, la possibilità di scrivere senza pagare il francobollo, uno dei provvedimenti rivolti ai soldati della Prima guerra mondiale ed introdotto il 23 maggio 1915, alla vigilia dell’ingresso formale nel conflitto.

In quel momento, l’Italia deve pensare anche a chi sarebbe stato catturato, e lo fa con un decreto luogotenenziale sottoscritto da Tomaso di Savoia il 20 giugno 1915, cento anni fa oggi, poi pubblicato in “Gazzetta ufficiale” il 15 luglio successivo. È il provvedimento 1.047 ed ha come obiettivo “fissare norme precise e limiti ben determinati per la circolazione della corrispondenza e dei pacchi postali dei prigionieri di guerra e per la esenzione dalle tasse postali spettante all’ufficio di informazione della Croce rossa italiana sui prigionieri stessi”. Tra le basi giuridiche, l’articolo 2 della Convenzione postale universale, sottoscritta a Roma il 21 maggio 1906.

Esaminando il documento del 1915, l’elemento principale si trova all’articolo 3: “la esenzione dalle tasse postali che compete ai prigionieri di guerra -vi si legge- è limitata alle corrispondenze in partenza dall’Italia”, in particolare alle lettere ordinarie non eccedenti i quindici grammi di peso. Si aggiungono, con precisi limiti tecnici, le cartoline, i manoscritti fino al mezzo chilo ed i vaglia, tutti da inoltrare sempre per via ordinaria. Comunque, c’è il vincolo: per essere ammessi gratis, “debbono portare impresso esteriormente il bollo ufficiale delle autorità” che hanno in custodia i soldati.

Quanto ai pacchi, sono accettati senza costi nei due sensi, purché contenuti nei cinque chili. Quelli in partenza dallo Stivale devono evidenziare il nome del mittente, la sua particolare qualifica di recluso ed il bollo dell’autorità militare competente, quest’ultimo indispensabile anche per i vaglia.

Fin qui, i rapporti privati. Lo stesso testo, all’articolo 1, prevede l’esenzione in favore della commissione speciale della Croce rossa; il servizio privilegiato è completo e si applica nei rapporti con il comitato centrale, le varie sezioni, la sede di Ginevra, le autorità preposte “ai campi di concentrazione”, le famiglie dei prigionieri residenti nel Regno e nelle Colonie. Purché i plichi, al solito, mostrino il bollo ufficiale.

I materiali -va da sé- sono soggetti alle disposizioni che regolano la censura in tempo di guerra.

Una cartolina spedita tramite la Croce rossa ad un capitano italiano prigioniero in Germania
Una cartolina spedita tramite la Croce rossa ad un capitano italiano prigioniero in Germania



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