Non solo il rinvio della “class action”. Tra le tante novità del decreto legge 112 (85 articoli, senza considerare gli allegati), figura la revisione della norma, entrata in vigore il 30 aprile scorso, riguardante i pagamenti.
Uno degli articoli, esattamente il 32, rivede le regole che agiscono sul decreto legislativo 231/2007 e sulla legge 248/2006. Con decorrenza 25 giugno, giorno della pubblicazione del provvedimento in “Gazzetta ufficiale”, è possibile trasferire fondi fino a 12.500 euro per mezzo, ad esempio, di contanti, libretti di deposito bancari o postali al portatore e titoli al portatore in euro o in valuta estera, ma anche attraverso moduli trasferibili di assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali e cambiari. In questi due mesi il limite era stato abbassato a 5mila euro.
Abrogato, inoltre, l’obbligo di indicare il codice fiscale per ogni girata. Rimane l’imposta di bollo da 1,50 euro per ottenere titoli liberi, che comunque non possono superare i 12.500 euro.